DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480

Regolamento    recante    semplificazione    del    procedimento   di
autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e
degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
 
 Vigente al: 24-8-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  marzo  2000: "Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto
della  regolamentazione"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in data 21 settembre 2001: "Direttiva sulla
sperimentazione  dell'analisi  d'impatto  della  regolamentazione sui
cittadini,   sulle   imprese   e   sulle  pubbliche  amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 24 settembre
2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,   IX   Commissione,  e  del  Senato  della  Repubblica,  1a
Commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 29 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato
a denuncia di inizio attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo
19  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge
l'attivita'.
                               Art. 2.
  1.  Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su
apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e
di  uscita,  marca,  modello,  colore  e  targa  di  ciascun veicolo.
Dall'annotazione  dei  dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati
occasionalmente  nel  limite  massimo  di  due  giorni  e  i  veicoli
ricoverati con contratto di custodia.
  2.   L'annotazione  puo'  essere  effettuata  anche  con  modalita'
informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma
1  sono  stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                               Art. 3.
  1.  Il  comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di  inizio  dell'attivita'  al  prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare
l'esercizio  dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma
2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di
pubblica  sicurezza  e,  in  ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
                               Art. 4.
  1.  E'  abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  2.  All'articolo  86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 197